VOUCHER PER PRESTAZIONI OCCASIONALI FINO AL 31 DICEMBRE

 

Utilizzo in occasione delle festività natalizie e procedure di rimborso

 

In occasione del periodo natalizio, che spesso crea la necessità di prestazioni di lavoro di breve durata, le imprese fino a cinque dipendenti e con un tetto di 5mila euro, possono utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale. Il D.L. 50/2017 (articolo 54-bis) ha regolato la materia in maniera più stringente rispetto alla disciplina del D.Lgs. 81/2015.

 

Il nuovo contratto è stato introdotto per le prestazioni di tipo occasionale ed è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti, pubbliche amministrazioni e imprese agricole, che nell’esercizio dell’attività d’impresa necessitano di prestazioni di lavoro saltuarie e di ridotta entità.

 

Nuovi strumenti e limiti

Il nuovo lavoro occasionale si distingue in due diverse modalità:

Ø Contratto di prestazione occasionale per le imprese, anche se limitato alle aziende più piccole;

Ø Libretto famiglia, per le utenze domestiche.

Ciascuna delle due si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili specifici in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Inps.

Alcuni aspetti previsti dalla nuova regolamentazione sono applicabili a entrambe le fattispecie (voucher famiglia e voucher aziende). Ciò vale per i tetti di uso (nell’anno civile: 1° gennaio- 31 dicembre) che limitano i buoni a 5mila euro per ogni prestatore con riferimento a tutti gli utilizzatori; se invece, il lavoratore svolge l’attività occasionale per un solo soggetto, il tetto è ridotto a 2.500 euro.

Anche chi si avvale dei buoni deve sottostare a un limite massimo, fissato in 5mila euro, riferiti alla generalità dei soggetti di cui si avvale per tali tipi di prestazioni. Tuttavia, per espressa previsione normativa, è prevista - a suo favore - una deroga.

In sintesi, i limiti economici sono:

• per ciascun prestatore, i compensi, complessivamente, non devono superare i 5.000,00 con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

• per ciascun utilizzatore, i compensi di importo complessivo non devono essere superiori a 5.000,00 con riferimento alla totalità dei prestatori;

• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500,00.

Ai fini del raggiungimento del plafond, i compensi erogati a particolari soggetti, possono essere computati al 75% (per i quali sono necessari precisazioni ulteriori da parte degli organi preposti).

Oltre ai limiti economici, l’utilizzatore deve rispettare anche un limite di durata: ciascuna prestazione, infatti, non può superare le 280 ore all’anno.

In linea con quanto precedentemente previsto, chi esegue prestazioni occasionali con i buoni lavoro, ha diritto all’accredito pensionistico nella gestione separata dell’Inps e viene anche assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per fini di tutela del prestatore, appare essere previsto un collegamento con la norma che disciplina l’orario dei lavoratori subordinati, estendendo al lavoro accessorio il riposo giornaliero. Resta l’esenzione ai fini fiscali dei compensi percepiti dal prestatore; gli stessi non incidono sullo status di disoccupato, mentre rilevano ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Se l’utilizzatore intrattiene un rapporto di lavoro subordinato (o di co.co.co.) con il prestatore, ovvero il rapporto è cessato da meno di sei mesi, l’attuale normativa gli vieta il ricorso ai voucher.

 

Quando non possono essere utilizzati

Oltre alle aziende con più di 5 dipendenti subordinati a tempo indeterminato, dall’accesso al nuovo contratto sono escluse quelle del settore dell’edilizia, gli appalti e prestazioni di opere e servizi.

Per le imprese del settore agricolo si rimanda a quanto riportato sotto.

Non si possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

La registrazione dell'utilizzatore e del prestatore

Lutilizzatore e il prestatore devono prima di tutto registrarsi sulla procedura delle prestazioni occasionali. Un errore da evitare è la registrazione sulla "vecchia" procedura dei voucher. Le due procedure (voucher e prestazioni occasionali), corrono su binari paralleli e non si intersecano mai.

 Per cui, ricordiamo che:

- essersi registrati in passato sulla vecchia procedura non esonera dalla necessità di registrarsi sulla nuova;

- registrarsi, ora sulla vecchia procedura non consente l'utilizzo del CPO e del LF (e viceversa): chi deve utilizzare voucher acquistati fino al 17 marzo 2017 deve registrarsi sulla vecchia procedura e non sulla nuova dedicata al Contratto di prestazione occasionale (regola che vale sia per il prestatore che per il committente).

 

Costi e importi minimi

La circolare, firmata dal direttore generale dell’Inps, fornisce precisazioni importanti, a partire dagli importi per i buoni lavoro utilizzabili dalle famiglie, che resta di 10 euro. Il D.L., con una formulazione non chiara, ha previsto che il valore nominale di ciascun titolo di pagamento sia di 10 euro, e a carico dell’utilizzatore ci siano 1,65 euro di contributi previdenziali, 0,25 euro di premio Inail e 0,10 di oneri gestionali, che secondo l’Inps sono inclusi, e quindi il netto pagato al lavoratore è di 8 euro invece dei 7,5 del passato.

Per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, che deve essere utilizzato dalle piccole imprese, il compenso minimo orario è di 9 euro, ma si dovranno pagare almeno 36 euro, cioè il corrispettivo di quattro ore, anche se quelle effettivamente lavorate saranno meno. Ai 9 euro va aggiunto il 33% di contribuzione Inps (2,97 euro), 3,5% di premio Inail (0,32 euro) arrivando così a 12,29 euro. Su questo importo, precisa ancora l’Inps, si applica l’1% di oneri di gestione che fanno salire il costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro. Quest’ultimo può riconoscere anche un importo superiore, mentre in agricoltura il minimo è più basso, e pari a quanto stabilito dai contratti collettivi.

In agricoltura il minimo più basso, é pari a quanto stabilito dai contratti collettivi e l’Inps, con comunicato stampa dell’11 agosto 2017, ha reso noto che, relativamente alle prestazioni rese in agricoltura, la piattaforma informatica è stata aggiornata in modo tale da consentire la selezione degli importi previsti dal CCNL di settore per le 3 aree di riferimento (9,65 euro/ora, 8,80 euro/ora e 6,56 euro /ora). Inoltre è stato prevista la possibilità di effettuare un’unica dichiarazione per un arco temporale di tre giorni e senza necessità di indicare di preciso in quale delle giornate vadano a collocarsi le ore dichiarate. Particolare attenzione però dovrà essere posta (per la revoca)  nel caso in cui la prestazione inserita non venga svolta.

 

Voucher spendibili entro il 31 dicembre e procedura di rimborso

L’Inps, con messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017, considerato l’approssimarsi del termine di scadenza del periodo transitorio di utilizzo dei voucher lavoro accessorio previsto dal D.L. 25/2017 alla data del 31 dicembre 2017, ha fornito indicazioni operative al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative.

Ricordiamo che tali eventuali domande di rimborso, per versamenti effettuati successivamente al 17/03/17,  si riferiscono all'acquisto dei voucher lavoro abrogati dallo stesso D.L. 25/2017.

I buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017, la data di entrata in vigore del Decreto Legge, possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.

Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, anche se con data inizio della prestazione antecedente, saranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018.

Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018; dal 16 gennaio 2018 sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio.

I rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello" mod.rimb.lav.occ. COD.Sc52" entro la data del 31 marzo 2018. Pur rimanendo fermo il periodo di validità delle funzioni di pagamento e di rimborso dei voucher PEA (Punto Emissione Autorizzato) per tabaccai, e dei voucher postali, si invitano i committenti e i lavoratori a porre in essere tempestivamente anche tali adempimenti (per i voucher PEA entro la data del 16 marzo 2018).

 

In allegato il modello per la richiesta di rimborso

 modello per richiedere il rimborso.pdf

 

 

04/12/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.